Pubblichiamo quest’anticipazione di un report di oltre 100 pagine, un’inedita pietra miliare nel definire lo status dell’odierna amministrazione civile slovena e croata di parte del Territorio Libero di Trieste.
Un breve riassunto di quanto segue:
- Viene dichiarato un Territorio indipendente e sovrano (Art. 21 – Trattato di Pace 1947) comprendente un determinato territorio; viene applicata correttamente la cittadinanza del TLT in base all’art.6 dell’allegato VI;
- La Jugoslavia affida l’amministrazione di parte del TLT a persone e comitati che con le loro azioni – e dichiarazioni – intendono annetterlo in maniera illegale alle nazioni jugoslave, precisamente agli Stati sovrani della Repubblica popolare di Slovenia e di Croazia;
- Viene raggiunto un accordo temporaneo che prevede il semplice passaggio dell’amministrazione civile dalle amministrazioni militari ai Governi jugoslavo e italiano (Memorandum 1954);
- Questo protocollo d’intesa viene considerato nei fatti, dalla Jugoslavia/Slovenia/Croazia, come fosse un assenso ad un’annessione ed agiscono di conseguenza (o meglio fingono di, vogliono credere e far credere si tratti di un assenso);
- Questo atto è al di fuori di ogni legge o legittimazione internazionale, quindi nullo, così come ogni atto successivo.
Il 15 settembre 1947, con l’entrata in vigore del Trattato di Pace di Parigi è stato costituito il Territorio Libero di Trieste. L’annuncio ufficiale del suo inizio, esattamente come avvenuto nella zona A amministrata dagli angloamericani è stato così divulgato anche nella zona B, affidata all’amministrazione militare jugoslava, con un proclama ufficiale.
Come possiamo notare, questo proclama del 16/09/1947 e fino ad oggi ai più sconosciuto, riconosce pienamente la sovranità di questo Territorio. L’Ordine del Comandante del Distaccamento dell’Armata Jugoslava nel Territorio Libero di Trieste annuncia l’entrata in vigore del Trattato di Pace e l’istituzione del TLT “Conformemente all’art. 21 del trattato di pace con l’Italia come anche agli art. 1 e 2 dell’allegato VI dello stesso trattato.”
Proclama anche l’entrata in vigore dell’Allegato VI (Statuto permanente del TLT) riconoscendone il carattere istituzionale, statale e definitivo.
L’AMAJ, Amministrazione Militare dell’Armata Jugoslava (in sloveno VUJA), che occupava la zona già dal 1945 e al quale la zona B era stata affidata, nel 1947 trasferisce tutti i poteri civili al neo costituito Comitato Popolare Circondariale dell’Istria – CPCI (si trattava dello stesso Comitato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno e Trieste che con decreto AMAJ/VUJA del 20/02/1947 (Boll.Uff. 1/47), cambia solamente il nome). In sostanza la zona B era amministrata dagli stessi soggetti che nel maggio del 1945 hanno occupato/liberato Trieste, dichiarandola annessa alla Jugoslavia. Il Presidente del CPCI è Franc Kralj, un nome che leggeremo anche più avanti.
La sovranità del Territorio Libero di Trieste viene confermata più volte nei documenti ufficiali.
Un esempio è quello della disposizione del 02/01/1948 (Boll.Uff. 1/48), in cui l’ispettorato marittimo, ente del TLT, stabilisce che: “la Capitaneria di Porto di Pirano diviene la Capitaneria di porto per tutta la zona jugoslava del TLT. I confini territoriali della Capitaneria di Porto di Pirano si estendono dal confine marittimo della Repubblica Popolare Federativa Jugoslava fino alla Punta Grossa.” Punta Grossa è la linea di demarcazione amministrativa (e non di confine) fra le due zone.
Ma il riferimento più importante riguardo il carattere sovrano e statale attribuito al Territorio Libero di Trieste si trova nel riconoscimento, ufficiale ed innegabile, dell’esistenza per tutti coloro che risiedono nel TLT della cittadinanza del Territorio Libero di Trieste, non solo nei documenti che abbiamo già divulgato ma anche e soprattutto nei nuovi documenti ufficiali eclatanti, che per la loro importanza meritano un’analisi approfondita a parte con un articolo di prossima pubblicazione. Questi documenti sono esplicativi e non sono in alcun modo interpretabili diversamente. L’amministrazione militare jugoslava ha continuato a riconoscere questa cittadinanza correttamente solo fino al 1954 e comprenderemo tra poco il motivo di questa privazione illecita di cittadinanza in violazione dei Diritti fondamentali dell’Uomo.
Nessuno spazio alle interpretazioni faziose, sull’esistenza di questo Stato indipendente, con i propri cittadini e con definiti confini terrestri e marittimi. Ma secondo i rappresentanti degli stati amministratori, quando sarebbe cessato di esistere il Territorio Libero di Trieste?
Già dal 1952 l’attività del AMAJ/VUJA risulta dai Bollettini Ufficiali essere palesemente volta all’unico scopo di agevolare l’annessione di questa parte di Territorio Libero alla Slovenia e Croazia. Con il decreto n.26 del 12/04/1952 (Boll.Uff. 6/52) stabilisce la “suddivisione del Circondario dell’Istria in Distretti e Comuni. Il Circondario dell’Istria è composto dai Distretti di Capodistria e Buie”. Vengono istituite le rispettive Rassegne Ufficiali per i due Distretti. Queste due ulteriori aree di amministrazione in cui è stata suddivisa la zona B del TLT corrispondo ancora oggi a quelle occupate da Slovenia e Croazia.
I Comitati popolari dei Distretti emettono i decreti in base all’Ordine n.3 del Comandante dell’Amministrazione militare APJ (Armata Popolare Jugoslava) sul trasferimento degli affari di competenza del Comitato Popolare Circondariale dell’Istria ai Comitati Popolari Distrettuali di Capodistria e di Buie di data 15 maggio 1952 ed in relazione all’articolo 64 della Legge della RPS (Repubblica popolare di Slovenia) sui comitati popolari distrettuali di data 8 luglio 1952, estesa al Distretto di Capodistria con l’Ordine del Comandante dell’Amministrazione militare APJ n.31/52.
Ma com’è possibile che già nel 1952, ben due anni prima del Memorandum di Londra, si faccia riferimento ad una Legge della Repubblica popolare di Slovenia (articolo 64 della legge del 8 luglio 1952 citato) che è una legge di uno Stato sovrano del tutto estraneo all’amministrazione del Territorio Libero di Trieste?
Semplice: dal 1952 e fino al Memorandum d’intesa del 5 ottobre 1954, tutta l’attività svolta dall’amministrazione militare jugoslava è orientata all’annessione illegale della zona B del TLT a favore di queste due Repubbliche (Slovenia e Croazia). Troviamo dal 1952 fino all’estate del 1953 l’elenco degli ordini emessi dall’amministrazione jugoslava della zona B, sulle Gazzette Ufficiali/Uradni list della Repubblica popolare di Slovenia, cioè sulla Gazzette di uno stato terzo e del tutto estraneo al TLT. Le leggi federali della Repubblica federale popolare di Jugoslavia e le leggi repubblicane delle Repubbliche popolari di Slovenia e di Croazia, vengono estese integralmente, nella stessa forma e sostanza nella quale sono state emesse in queste Repubbliche. Ciò è avvenuto in palese violazione del mandato di amministrazione fiduciaria affidato al AMAJ, della legge internazionale e del Trattato di Pace.
L’AMAJ emette quasi 200 ordini tra il 1952 e il 1953, finalizzati solo all’estensione illegittima di queste leggi jugoslave/slovene/croate, e all’erosione dei dettami del Trattato di pace per il TLT al contrario di quanto “messo in atto” dal 1947, dal proclama del TLT e fino al 1950. Durante questo periodo gli ordini sono solamente n.18: il primo è del 16/09/1947 e l’ultimo è del 11/03/1950. Dal marzo del 1950 al maggio 1952 invece c’è un’apparente totale vuoto amministrativo.
Precisazione importante
Nell’ottobre del 1954 viene siglato, tra i Governi di UK, USA, Italia e Jugoslavia, il Memorandum di Londra [fonte], che prevede che “I Governi italiano e jugoslavo estenderanno immediatamente la loro Amministrazione civile sulla zona per la quale avranno la responsabilità”.
Un memorandum d’intesa non possiede il valore di un trattato, ma è una semplice “Nota che riporta per sommi capi i dati di un’attività o i punti di una questione” e che quindi “non è firmato ma solo siglato e non contiene ancora la clausola di ratifica” [fonte]. Inoltre, questo protocollo d’intesa non determina alcun cambio di sovranità, ma il solo passaggio all’amministrazione civile da quella militare. In pratica, i Governi di Italia e Jugoslavia hanno ricevuto, nel 1954, l’amministrazione civile di un Territorio sovrano ed indipendente, da amministrare come tale. La nomina del Governatore viene tolta dall’ordine del giorno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite appena l’8 gennaio 1978.
Nonostante questo, nel 1954 succede qualcosa di incredibile. Ed illegale.
Gli atti successivi, da parte della Jugoslavia e delle Repubbliche di Slovenia e di Croazia sono infatti molto chiari. E molto gravi.
Con la legge emessa in seguito al Memorandum, Gazzetta ufficiale della Jugoslavia Uradni list 45/54 del 27 ottobre 1954, viene “estesa l’amministrazione civile della Repubblica federativa popolare di Jugoslavia, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, valgono la Costituzione, le norme e le leggi federali. […] Nella zona del distretto di Capodistria e nell’area ex zona A del Territorio Libero di Trieste, sulla quale tramite la decisione del Consiglio federale esecutivo è stata estesa l’amministrazione civile della Repubblica federativa popolare di Jugoslavia, i diritti e i doveri delle autorità repubblicane vengono esercitati dagli organi di governo della Repubblica Popolare di Slovenia, nella zona di Buie invece dagli organi di governo della Repubblica popolare di Croazia […] Tutti quelli che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risiederanno nel territorio di cui all’articolo 1 della presente legge (nota Triest ngo: zona B del TLT) , e prima dell’entrata in vigore del Trattato di Pace con l’Italia erano cittadini italiani, sono nei loro diritti e doveri equalizzati ai cittadini jugoslavi.”. Questa è la ragione per cui nella zona B non viene neppure attuata una parvenza di legalità, come la nomina di un Commissario di Governo nel modo in cui avvenuto invece nella Zona A.
La legge/diktat jugo/slovena di annessione 45/54 è stata un atto in netta contrapposizione alle disposizioni del Trattato di Pace e dello stesso Memorandum, che non prevedeva alcuna “estensione” della sovranità dello Stato/Repubblica, bensì includeva la sola amministrazione civile fiduciaria del Territorio di Trieste affidata al Governo.
Con l’estensione illegittima della Costituzione nella zona B del TLT, la Jugoslavia ha invece di fatto esteso la sovranità dello Stato.
I cittadini del Territorio Libero vengono, con un decisione arbitraria decretata dal loro occupatore, equalizzati nei diritti e nei doveri ai cittadini jugoslavi, nella pratica divenendo cittadini jugoslavi. Ogni cittadino jugoslavo è anche cittadino di una delle sei Repubbliche popolari, nel nostro caso sloveno o croato.
L’operazione jugoslava del 1954 ha i tratti distintivi di una plateale annessione illegale di un territorio già occupato militarmente e in violazione degli accordi internazionali.
Ed una annessione illegale ha, nella giurisprudenza internazionale, una caratteristica fondamentale: qualsiasi atto avvenuto successivamente ad essa viene considerato nullo e non valido.
Ciò infatti è in palese violazione dello Statuto delle Nazioni Unite, San Francisco 26 giugno 1945, che nel Capitolo Fini e Principi, all’articolo 2, paragrafo 4 recita: “I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.” Nei princìpi e fini delle Nazioni Unite ci sono i diritti fondamentali dell’uomo, e il “creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altri fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti”.
Lo ripetiamo per i più disattenti
E non c’è più alcun dubbio che, questa annessione, illegale lo sia stata. Per chi ancora non ci crede, ripeschiamo dall’enciclopedia Treccani: «Invalidità dei trattati. – Sono cause d’invalidità: la violazione manifesta di una norma interna di importanza fondamentale sulla competenza a stipulare; l’errore; il dolo; la corruzione del rappresentante dello Stato; la violenza, fisica o morale, esercitata sul rappresentante dello Stato; la violenza (uso o minaccia dell’uso della forza armata) nei confronti dello Stato; la contrarietà a una norma di ius cogens (artt. 46-53 della Convenzione di Vienna).
Le prime quattro cause d’invalidità possono essere invocate solo dallo Stato il cui consenso è viziato e sono sanabili per acquiescenza (invalidità relativa); le tre ultime sono invece invocabili da qualsiasi contraente e insanabili (invalidità assoluta).»
E, per chiudere, cosa ne pensa a riguardo la Corte di Giustizia Internazionale (2010)? «L’illegalità legata alle dichiarazioni di indipendenza è nata […] dal fatto che esse furono, o sarebbero state, connesse all’uso illecito della forza o da altre violazioni gravi delle norme generali di legge internazionale» [fonte].
Un cambio di confini o di sovranità non può MAI avvenire, quindi, in maniera connessa alla violazione della legge internazionale.
In base a questa Legge della Gazzetta Ufficiale/Uradni list 45/54 della Jugoslavia, anche la Slovenia, con un atto estremamente grave e deciso dal suo organo legislativo sovrano il 27 ottobre 1954, l’Assemblea del Popolo della Slovenia (il Parlamento sloveno), emette la legge di “estensione della validità della Costituzione, leggi e regolamenti della Repubblica popolare di Slovenia sulla zona di Capodistria” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale/Uradni list 43/54 del 04/11/1954.
Alla data di entrata in vigore della presente legge, la Costituzione, le leggi e le altre norme giuridiche della Repubblica popolare della Slovenia si estendono sulla zona di Capodistria, sulla quale l’amministrazione civile FLRJ è stata allargata in base all’accordo internazionale sul Territorio Libero di Trieste ed in base alla Legge del 25 Ottobre 1954 riguardo la validità della Costituzione, le leggi e altre norme federali legali nel territorio, sul quale in base all’accordo internazionale, è estesa l’amministrazione civile FLRJ.”.
Anche la Slovenia quindi, estendendo la validità della propria “Costituzione, leggi e regolamenti della Repubblica popolare di Slovenia sulla zona di Capodistria”, estende di fatto la propria sovranità e lo attua senza nessuno straccio di mandato, immischiandosi in questioni internazionali che non le competevano.
Da questo momento in poi, la zona B del Territorio Libero di Trieste, entra a far parte in maniera illegale della Slovenia e viene amministrata esattamente come un qualsiasi territorio posto sotto la sovranità di questa Repubblica. Sappiamo che avviene lo stesso per quanto concerne il Distretto di Buie ad opera della Repubblica popolare di Croazia.
Sono stati gli stessi amministratori della zona B ad ammettere che questo era un vero e proprio atto annessionistico. Quanto segue è ciò che ha dichiarato Franc Kralj, colui che deteneva il potere amministrativo dapprima sull’intera zona B e poi sul Distretto di Capodistria, nel suo discorso all’Assemblea Popolare slovena del 27/10/1954:
[…] Il nostro popolo, che da molti secoli vive lungo la costa del Golfo di Trieste e che è sempre stato esposto a forti pressioni da parte degli stranieri, con la firma del memorandum riguardo la questione di Trieste riceve un riconoscimento anche formale di essere padrone del proprio mare sloveno. […] L’enorme numero di vittime dei popoli jugoslavi per la liberazione della costa slovena dell’Istria e di Trieste non sono state sufficienti a fine della guerra per far annettere anche questo pezzo della nostra terra con la patria. C’era bisogno di battaglie aggiuntive. Nonostante i tempi duri nei quali si è ritrovata la nostra patria socialista dopo la risoluzione del Cominform, nonostante la dichiarazione tripartita del 1948, che ha promesso tutto il Territorio di Trieste all’Italia, nonostante la decisione infame dei governi di Inghilterra e America dell’8 ottobre 1953, i popoli jugoslavi con la loro determinazione e coerenza hanno ottenuto che la questione di Trieste doveva essere affrontata e si è risolta nell’accordo con la Jugoslavia. […] Siamo felici che stiamo entrando nella famiglia delle nazioni jugoslave a cui abbiamo garantito un futuro di sviluppo nelle aree economiche, sociali e culturali.[…] A nome di tutti gli abitanti della Circoscrizione e dei nuovi villaggi annessi, il Comitato popolare distrettuale di Capodistria saluta l’Assemblea del Popolo della Repubblica popolare della Slovenia come suo rappresentante più alto ed a tutte le nazioni jugoslave esprime infinita gratitudine per l’aiuto che ci è stato dato in tutta la nostra lotta per la liberazione e l’annessione alla patria socialista.
Viva la Repubblica federale popolare di Jugoslavia e Tito!
Viva la Repubblica popolare della Slovenia! (Applauso lungo ed appassionato.)”
Ci si potrebbe chiedere come mai i legittimi cittadini del Territorio Libero di Trieste residenti nella zona B, non protestarono all’epoca per la violazione dei loro diritti in conseguenza di questa annessione illegale.
Sicuramente, anche nel caso in cui avessero compreso cosa stava succedendo nella realtà, non avrebbero avuto alcun modo di poterlo fare. Le leggi in vigore in questa zona erano orientate al controllo totale sulla popolazione, e atte ad neutralizzare chiunque tentasse di ostacolare od opporsi al regime totalitario del Maresciallo Tito. Le leggi erano applicate arbitrariamente da Tribunali popolari di stampo militare. Il controllo interno era esercitato anche dalla Difesa Popolare, una milizia armata e autorizzata a sparare e la comunicazione verso l’esterno era impedita e bloccata con apposite leggi. Le pene per i reati, o presunti tali, consistevano anche nella pena di morte per fucilazione o impiccagione, oppure nella condanna ai lavori forzati pesanti a vita o a tempo. L’unica via di scampo per questi cittadini oppressi era la fuga, come ne abbiamo avuto testimonianza con l’esodo di massa successivo al Memorandum. La situazione di terrore in cui erano costretti a vivere, oggi è ben documentata.
Ci si potrebbe anche domandare se si trattassero di posizioni – per quanto illegali – prese sull’impeto del momento, nel 1954. Notiamo invece che la posizione di oggi, da parte delle autorità slovene, rimane assolutamente la stessa.
Vi regaliamo questa chicca, una delle tante che si possono leggere dai loro comunicati ufficiali, riportando una parte esplicativa estrapolata dal sito web ufficiale della Polizia Slovena, sezione Polizia Marittima di Capodistria, ricordando che tutto il tratto costiero della Slovenia è in realtà quello del Territorio Libero di Trieste. Scrivono che, secondo loro, “Nel 1954, l’Accordo di Londra ha istituito il confine definitivo tra Italia e Jugoslavia. Il TLT è stato abolito, la maggior parte della zona B è stata assegnata rispettivamente alla Jugoslavia e alla Slovenia”.
Riassunto di tutto quanto detto finora:
- Viene dichiarato un Territorio indipendente e sovrano (Art. 21 – Trattato di Pace 1947) con un determinato Territorio; viene applicata correttamente la cittadinanza del TLT in base all’art.6 dell’allegato VI;
- La Jugoslavia affida l’amministrazione di parte del TLT a persone e comitati che con le loro azioni – e dichiarazioni – intendono annetterlo in maniera illegale alle nazioni jugoslave, precisamente agli Stati sovrani della Repubblica popolare di Slovenia e di Croazia;
- Viene raggiunto un accordo temporaneo che prevede il semplice passaggio dell’amministrazione civile dalle amministrazioni militari ai Governi jugoslavo e italiano (Memorandum 1954);
- Questo protocollo d’intesa viene considerato nei fatti, dalla Jugoslavia/Slovenia/Croazia come fosse un assenso ad un’annessione e le due repubbliche agiscono di conseguenza (o meglio fingono di credere, vogliono far credere si tratti di un assenso);
- Questo atto è al di fuori di ogni legge o legittimazione internazionale, quindi nullo, così come ogni atto successivo.
E ora, cari amministratori illegali, vi sfidiamo a provare a smentire tutto questo.
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