TRIEST NGO – Statement / Allegato XVII submission
Trieste predato: il ritorno del Tribunale delle Prede
Il caso Trieste non è solo una questione sospesa: è una spoliazione documentata.
L’Italia, in assenza di qualsiasi titolo di sovranità, ha agito nel Territorio Libero di Trieste come potenza predatoria: ha imposto cittadinanze, tassazioni, dismissioni, occupazioni militari e svendite di beni pubblici.
Questo non è un conflitto interpretativo. È una violazione sistematica del diritto internazionale.
📜 L’Allegato XVII del Trattato di Pace: un’arma giuridica ancora valida
Il Trattato di Pace del 10 febbraio 1947, in vigore dal 15 settembre dello stesso anno, non si limita a definire i confini e i rapporti postbellici.
Contiene l’Allegato XVII, che prevede il riesame delle decisioni prese dai Tribunali delle Prede, concetto giuridico internazionale radicato nella common law, qualora in contrasto con il diritto internazionale.
Una clausola dimenticata, ma tuttora attiva, che impone all’Italia di accettare raccomandazioni delle Potenze Alleate e Associate e di rivedere i giudizi illegittimi.
Ma il principio sottostante è ancor più vasto:
nessuno Stato può appropriarsi dei beni o dei diritti di un altro senza un fondamento giuridico multilaterale.
⚖️ Dall’amministrazione alla predazione
L’Italia non ha mai ricevuto un mandato di sovranità sul Territorio Libero.
Ha ricevuto nel 1954 un incarico provvisorio e limitato di amministrazione civile nella Zona A, con l’obbligo di rispettare lo status giuridico internazionale del TLT.
Eppure ha agito come se quel territorio fosse proprio.
Un comportamento che rientra pienamente nella categoria storica del Prize Law: il diritto bellico che regola l’appropriazione di beni catturati durante i conflitti armati, soprattutto in ambito marittimo e coloniale.
Nato nel contesto delle guerre navali tra il XVII e il XIX secolo, il Prize Law veniva applicato da tribunali speciali — i Prize Courts — per giudicare la legittimità della confisca di navi, merci o territori nemici.
Con il Trattato di Pace del 1947, gli Alleati decisero di mantenere vivo questo meccanismo giuridico con l’Allegato XVII, che impone all’Italia di riesaminare gli atti dei propri Tribunali delle Prede laddove in contrasto con il diritto internazionale.
È una clausola concepita proprio per impedire che atti di forza venissero travestiti da atti legali, e per dare uno strumento di ricorso alle vittime della spoliazione post-bellica.
🧨 Casi concreti di spoliazione
EZIT – Ente per l’industrializzazione del Territorio Libero di Trieste
Istituito nel 1953 dal Governo Militare Alleato, era destinato a sostenere l’economia industriale del TLT.
Nel 2019–2020 è stato liquidato dal fisco italiano per un presunto fallimento, senza alcuna autorizzazione internazionale.
Il patrimonio non è tornato all’Erario del TLT — come previsto dall’ordine istitutivo Winterton — ma disperso.
Palazzo di Giustizia
Nel 1969 l’intendenza di finanza italiana presentò un “piano di frazionamento” per intestare parte dell’edificio alla Regione Friuli Venezia Giulia.
Nel 1970, la Regione intavolò il terzo piano basandosi su un semplice “verbale di consegna”, non su un titolo legale.
Una clandestina annessione burocratica, mascherata da atto amministrativo.
⛔ Nessuna revoca unilaterale è legittima
L’Allegato XVII stabilisce che nessun privilegio, diritto o esenzione riconosciuto dal Trattato o dalle autorità alleate può essere revocato unilateralmente dall’Italia.
Qualsiasi pretesa sovranitaria italiana sul TLT è giuridicamente nulla, a meno di una nuova decisione multilaterale.
🚨 La nuova iniziativa: riesame e denuncia formale
La TRIEST NGO ha già formalmente chiesto ai soggetti giuridici internazionali:
-
l’attivazione della clausola di revisione prevista dall’Allegato XVII del Trattato di Pace,
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la valutazione sistematica degli atti di predazione compiuti dallo Stato italiano nel Territorio Libero di Trieste,
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il riconoscimento del danno patrimoniale, personale e giuridico subito dai cittadini del TLT, inclusa la cancellazione forzata della loro cittadinanza legittima.
Non si tratta di richieste simboliche o di interpretazioni politiche.
È l’applicazione di norme giuridiche vigenti e vincolanti.