Quando l’autoproclamazione diventa strategia giudiziaria e il conto finisce nelle mani dei seguaci
Per anni l’International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste — IPR FTT — e il Movimento Trieste Libera hanno presentato le loro cause civili contro lo Stato italiano come una sequenza di successi destinata inevitabilmente alla vittoria finale.
Ora, dopo le sconfitte nei diversi gradi di giudizio e le ultime decisioni della Corte di Cassazione, arriva il conto: circa 200.000 euro di spese legali da rimborsare a Comune di Trieste, Regione Friuli Venezia Giulia, ministeri, Agenzia del Demanio, CiviBank e altre controparti.
I promotori hanno chiesto di pagare in 48 rate semestrali distribuite su otto anni. Solo al Comune spetterebbero circa 46.000 euro, gravati da interessi e rivalutazione monetaria. L’amministrazione comunale avrebbe inoltre richiesto una polizza fideiussoria.
Il risultato è semplice: le “vittorie sicure” sono diventate debiti certi.

1. Una “rappresentanza internazionale” proclamata da se stessa
L’IPR FTT sostiene di essere un «soggetto di diritto internazionale» incaricato di rappresentare il Territorio Libero di Trieste, i suoi cittadini, le imprese locali e perfino gli interessi degli altri Stati sul Porto Franco internazionale.
Ma chi le ha conferito questa personalità internazionale?
Non il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Non il Segretariato dell’ONU.
Non uno Stato.
Non un’organizzazione internazionale.
Non un’autorità diplomatica riconosciuta.
La qualifica di “soggetto di diritto internazionale” discende esclusivamente dall’atto con il quale, il 16 settembre 2015, l’IPR FTT si è costituita e si è attribuita da sola quella funzione.
Nello stesso documento l’organizzazione dichiara autonomamente:
- di rappresentare provvisoriamente lo Stato del Territorio Libero di Trieste;
- di essere sottoposta soltanto alla giurisdizione del Consiglio di sicurezza;
- di poter autenticare firme e documenti mediante propri organi;
- di poter intrattenere relazioni diplomatiche;
- di poter chiedere immunità e privilegi;
- di poter mantenere segreti dirigenti, deleganti e finanziatori;
- di poter agire in nome dei diritti di cittadini, imprese e Stati.
Tutto molto solenne. Peccato che nessuna delle prerogative rivendicate possa nascere semplicemente scrivendola su tredici pagine e apponendovi qualche firma tenuta segreta.
L’autoproclamazione non è una fonte del diritto internazionale. Se bastasse battezzarsi “rappresentanza internazionale”, ogni amministratore di condominio potrebbe proclamarsi ambasciatore e chiedere l’immunità diplomatica per le riunioni sulle spese dell’ascensore.
L’atto costitutivo pubblicato dall’IPR FTT indica Paolo G. Parovel quale segretario generale, Roberto Giurastante quale direttore di un dipartimento e un terzo dirigente dal nome “temporaneamente protetto”. Le identità e le firme dei primi deleganti sono invece coperte da un omissis deciso dalla stessa organizzazione.

Pagina conclusiva dell’atto costitutivo dell’IPR FTT, 16 settembre 2015. Sono indicati Paolo G. Parovel, Roberto Giurastante e un responsabile del Dipartimento Economia e Finanze dal nominativo «temporaneamente protetto». Le identità e le firme dei cosiddetti primi deleganti non sono pubblicate, ma sostituite da un omissis disposto dalla stessa organizzazione.
Negli atti presentati davanti ai giudici italiani, l’IPR FTT compare con il codice fiscale italiano 90157930323, in persona del segretario generale e legale rappresentante Paolo G. Parovel, difesa da un avvocato italiano e domiciliata processualmente in Italia.
Non risulta che si sia presentata mediante credenziali diplomatiche, riconoscimento internazionale o accreditamento presso l’ONU. La formula “International Provisional Representative” è la denominazione che l’organizzazione ha scelto per se stessa, non una patente rilasciata dalla comunità internazionale.
2. Le tre grandi cause civili
Tra il 2017 e il 2019 l’IPR FTT ha promosso tre cause davanti al Tribunale di Trieste.
Causa RG 1757/2017: il regime fiscale generale
La prima causa mirava a ottenere l’accertamento che a Trieste non dovesse applicarsi il sistema fiscale dello Stato italiano, bensì un autonomo regime tributario del Territorio Libero.
All’azione aderirono circa 600 persone fisiche, organizzazioni e imprese.
La causa venne respinta in primo grado. Seguì l’appello RG 139/2019, respinto con la sentenza n. 278/2020. L’IPR FTT ricorse quindi in Cassazione, dove intervenne la sentenza delle Sezioni Unite n. 8600/2022, anch’essa sfavorevole ai ricorrenti.
Neppure questo bastò. Venne promossa una nuova azione per ottenere la revocazione della sentenza della Cassazione.
Causa RG 4277/2018: l’IVA italiana
La seconda causa sosteneva l’inapplicabilità dell’IVA italiana a Trieste e coinvolse ancora una volta l’IPR FTT, il Movimento Trieste Libera e centinaia di aderenti.
Perso il primo grado, venne promosso l’appello RG 209/2022. Dopo l’esito sfavorevole anche in appello, si proseguì davanti alla Cassazione.
Causa RG 5209/2019: il Porto Franco internazionale
La terza causa riguardava la gestione del Porto Franco, i poteri delle autorità italiane, le aree del Porto Vecchio e gli accordi conclusi con società della Repubblica Popolare Cinese.
Il Tribunale di Trieste decise con la sentenza n. 267/2023. Anche questa volta seguì l’appello, iscritto al RG 242/2023, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Dopo la sconfitta in appello, la controversia venne nuovamente portata davanti alla Cassazione.
La cronologia e i principali atti sono tuttora pubblicati nell’archivio dell’IPR FTT.
3. Ogni udienza veniva venduta come una vittoria
La parte più istruttiva della vicenda non è soltanto costituita dalle sconfitte, ma dal modo in cui le cause furono reclamizzate prima delle sentenze.
Il 28 novembre 2017 un normale passaggio processuale venne presentato come «primo successo nella causa sulle tasse italiane a Trieste».
Il 15 maggio 2018 l’acquisizione dei documenti e la concessione dei termini per le memorie conclusionali diventarono un «nuovo successo». Si arrivò perfino a scrivere che la decisione, “secondo la legge”, avrebbe dovuto essere favorevole ai ricorrenti.
Non era stata pronunciata alcuna sentenza favorevole. Il giudice aveva semplicemente acquisito gli atti e fissato i termini ordinari del processo.
Perso il primo grado, l’IPR FTT annunciò un appello «facile ed immediato».

La promessa dopo la prima sconfitta. Nel settembre 2018, dopo il rigetto della causa fiscale in primo grado, l’IPR FTT presentava il successivo ricorso come un appello «facile ed immediato». Anche l’appello sarebbe stato respinto, seguito da ulteriori ricorsi e nuove condanne alle spese.
Perso anche l’appello, la sentenza venne definita «completamente infondata in fatto e diritto».
Quando le Sezioni Unite della Cassazione respinsero le tesi dei ricorrenti, anche la Suprema Corte venne accusata di avere pronunciato una decisione politica, illegale ed eversiva dell’ordine internazionale.
Il meccanismo comunicativo era sempre identico:
- ogni adempimento processuale veniva trasformato in un successo;
- la vittoria finale veniva presentata come giuridicamente inevitabile;
- dopo ogni sconfitta, non veniva riconosciuto alcun errore;
- la colpa veniva attribuita al giudice, al sistema italiano o a un complotto politico;
- si proponeva un altro ricorso;
- si chiedevano nuove adesioni, sostegno economico e donazioni.
La propaganda delle vittorie era pubblicata mentre le persone venivano invitate a entrare nelle cause e ad assumere la qualità formale di parti processuali.
4. Deleganti senza responsabilità, ricorrenti pieni di debiti
L’atto costitutivo dell’IPR FTT contiene una rassicurazione apparentemente tranquillizzante. Al punto 17 dichiara che le deleghe non creano responsabilità od obblighi economici per il delegante.
Ma una delega politica e una procura alle liti sono due cose completamente diverse.
Chi conferisce una semplice delega a un’organizzazione non diventa necessariamente parte di un processo. Chi invece firma una procura speciale e viene inserito tra i ricorrenti assume la qualità di parte processuale e si espone alla condanna alle spese in caso di soccombenza.
Nella revocazione della causa fiscale, oltre all’IPR FTT, a Parovel, al Movimento Trieste Libera e a Giurastante, risultavano coinvolte altre 495 persone fisiche e giuridiche.
I deleganti erano così diventati ricorrenti.
E i ricorrenti, dopo avere perso, sono diventati debitori.
La formula rassicurante inserita nell’atto costitutivo non poteva cancellare le conseguenze previste dal codice di procedura civile.
5. Chi ha creduto alle “vittorie sicure” ha commesso una stupidaggine
A questo punto bisogna dirlo senza le carezze linguistiche alle quali ci ha abituati la comunicazione politica: aderire a cause presentate come sicuramente vittoriose, senza leggere le procure, senza chiedere quali fossero i rischi economici e senza ottenere una valutazione indipendente da un secondo avvocato, è stata una stupidaggine.
Comprensibile, forse. Ma sempre una stupidaggine.
Non basta sentir pronunciare le parole “Trattato di pace”, “Consiglio di sicurezza”, “diritto internazionale” e “Porto Franco” per trovarsi davanti a una strategia giuridica sensata. Anche le tesi fondate possono essere rovinate da domande giudiziarie sbagliate, azioni proposte davanti al giudice sbagliato, richieste prive d’interesse concreto o iniziative processuali costruite per ottenere una pronuncia politica che il giudice civile non può emettere.
La questione internazionale di Trieste è troppo seria per essere affidata all’ingenuità dei seguaci e alla megalomania di chi si proclama rappresentante internazionale da solo.
Chi ha firmato avrebbe dovuto domandare:
- chi ha riconosciuto internazionalmente l’IPR FTT;
- quale Stato abbia accettato le sue credenziali;
- quale organo dell’ONU l’abbia accreditata;
- quali fossero le probabilità concrete di accoglimento delle domande;
- chi avrebbe pagato le spese in caso di sconfitta;
- se i ricorrenti sarebbero stati responsabili in solido;
- quale patrimonio possedessero i promotori;
- quali garanzie fossero previste per proteggere i semplici aderenti;
- quanto denaro fosse già stato raccolto e come fosse stato speso.
E invece centinaia di persone hanno creduto che l’esibizione di un voluminoso fascicolo, l’uso martellante della lingua inglese e la ripetizione della parola “international” potessero modificare i rapporti di forza reali.
La geopolitica, purtroppo per i creduloni, non funziona così.
6. La comunità internazionale se ne infischia delle autoproclamazioni locali
Gli attori internazionali sono gli Stati, le organizzazioni internazionali create dagli Stati e, in circostanze particolari, soggetti ai quali l’ordinamento internazionale riconosce una capacità effettiva.
Non si diventa soggetti internazionali scrivendolo sul proprio atto costitutivo.
Non si rappresenta un territorio perché si sono raccolte firme.
Non si acquisisce personalità diplomatica inviando lettere alle ambasciate.
Non si ottiene un mandato dell’ONU perché l’ufficio protocollo delle Nazioni Unite ha ricevuto una busta.
Non si trasforma una causa civile italiana in una controversia internazionale aggiungendo qualche pagina sul Trattato di pace.
La geopolitica si occupa di potere effettivo, interessi strategici, riconoscimenti, alleanze, controllo territoriale, porti, vie commerciali, infrastrutture militari e rapporti fra governi. Gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, il Regno Unito e le potenze europee valutano Trieste sulla base di questi elementi.
Non attendono le comunicazioni di qualche cacciapalle locale autoproclamatosi rappresentante internazionale.
Non basta spedire note altisonanti a Washington, Mosca, Pechino o New York perché qualcuno le consideri atti diplomatici. Nella maggior parte dei casi vengono protocollate come corrispondenza privata e archiviate. Il protocollo certifica che una lettera è arrivata, non che chi l’ha spedita sia stato riconosciuto come soggetto internazionale.
Questa è la differenza fra diplomazia e teatro di provincia.
7. Quando il rischio passa dai promotori ai cofirmatari
Il punto più delicato non riguarda soltanto l’ammontare complessivo delle spese, ma il modo in cui esse possono ricadere sulle numerose persone coinvolte nei giudizi.
Per stabilire chi debba pagare, in quale misura e con quale eventuale responsabilità solidale occorre leggere i dispositivi delle singole decisioni e gli accordi conclusi con ciascun creditore. Non sarebbe quindi corretto affermare, senza disporre di tutti gli atti, che ogni cofirmatario risponda automaticamente dell’intero debito.
Il rischio generale, tuttavia, è chiarissimo. Quando più ricorrenti vengono condannati in solido, il creditore può chiedere l’intera somma anche a uno solo di loro, scegliendo naturalmente quello che dispone di beni o redditi concretamente aggredibili. Non è tenuto a suddividere preventivamente il conto fra tutti, né a rivolgersi per primi contro gli ideatori e i promotori dell’iniziativa.
Chi paga oltre la propria quota può successivamente esercitare il diritto di regresso nei confronti degli altri debitori. Ma questo diritto offre una consolazione assai modesta quando gli altri non possiedono beni sufficienti o non sono concretamente solvibili.
È precisamente questo il pericolo che avrebbe dovuto essere spiegato con la massima chiarezza a ogni aderente prima della firma delle procure: entrare in una causa collettiva non significava limitarsi a sostenere idealmente una battaglia, ma diventare parte di un procedimento e assumere le relative conseguenze economiche.
Ora il conto complessivo si avvicina ai 200.000 euro. Finché il piano di rateizzazione verrà rispettato, gli effetti dipenderanno dagli accordi raggiunti con i creditori. Se invece il pagamento dovesse interrompersi, potranno essere utilizzati gli strumenti esecutivi previsti dalla legge nei confronti dei soggetti obbligati, secondo quanto stabilito dalle sentenze.
Perciò chi possiede un conto corrente, un reddito o un immobile potrebbe trovarsi concretamente più esposto di chi non dispone di patrimonio aggredibile, sempre nei limiti e alle condizioni fissate dai titoli esecutivi.
La sostanza politica non cambia: le vittorie venivano annunciate collettivamente, ma le conseguenze patrimoniali non ricadono sulle parole, sugli slogan o sulle autoproclamazioni. Ricadono sulle persone che hanno apposto la propria firma senza pretendere garanzie adeguate e senza valutare fino in fondo il rischio di una sconfitta.
8. La questione di Trieste non esce rafforzata: viene screditata
Il danno non è soltanto economico.
Queste iniziative hanno consentito ai tribunali italiani di accomunare l’intera questione di Trieste alle tesi più fragili, alle autoproclamazioni più fantasiose e alla pretesa di non pagare le imposte italiane mediante una causa collettiva.
Hanno offerto all’apparato italiano l’occasione di ottenere sentenze utilizzabili politicamente contro qualunque ricerca seria sullo status internazionale di Trieste e sul regime del Porto Franco.
La Corte di Cassazione italiana non dispone del potere di modificare o abrogare un trattato internazionale. Ma può respingere domande civili formulate male, dichiararle inammissibili o infondate e condannare i ricorrenti alle spese.
Ed è esattamente ciò che è accaduto.
Il fallimento di quelle cause non risolve automaticamente tutte le questioni internazionali relative a Trieste. Dimostra però il fallimento della strategia processuale scelta dall’IPR FTT e venduta ai seguaci come una marcia trionfale.
Confondere le due cose è utile sia ai promotori, che possono continuare a proclamarsi depositari della verità, sia alle autorità italiane, che possono fingere che alcune sentenze civili abbiano cancellato ogni questione storica e internazionale.
9. Dal trionfo annunciato alla fideiussione
La parabola si conclude in maniera quasi perfetta.
Nel 2017 si parlava di primi successi.
Nel 2018 si sosteneva che la decisione dovesse necessariamente favorire i ricorrenti.
Nel 2020 si annunciava l’immediato ribaltamento della sentenza d’appello.
Nel 2022 la Cassazione veniva accusata di sovvertire l’ordine internazionale.
Nel 2026 si chiedono 48 rate semestrali e il Comune pretende una fideiussione.
Altro che riconoscimento del Territorio Libero.
Alla fine, l’unico soggetto che ha ottenuto un riconoscimento concreto è il debito.
Conclusione
La vicenda delle cause civili dell’IPR FTT non dimostra che ogni questione relativa a Trieste sia inesistente. Dimostra qualcosa di più circoscritto, ma ugualmente importante: una questione internazionale autentica non può essere difesa con autoproclamazioni, propaganda processuale e raccolte di firme presentate come deleghe diplomatiche.
Per affrontare seriamente la questione di Trieste servono ricerca storica, documenti autentici, competenza nel diritto internazionale, relazioni politiche reali e comprensione dei rapporti di forza.
Servono soprattutto verità e responsabilità.
L’IPR FTT ha invece proclamato vittorie prima delle sentenze, trasformato ogni sconfitta in un complotto e trascinato centinaia di persone in una successione di ricorsi conclusa con circa 200.000 euro di spese.
Chi ha organizzato e pubblicizzato queste cause dovrebbe spiegare con precisione quanto denaro sia stato raccolto, come sia stato utilizzato, quali rischi siano stati comunicati ai firmatari e perché le promesse di vittoria si siano trasformate in pignoramenti e rateizzazioni.
Chi gli ha creduto e ha pagato dovrebbe finalmente riconoscere di essere stato perlomeno sprovveduto. Continuare a negarlo significherebbe aggiungere alla perdita economica anche la volontà di non imparare nulla.
La geopolitica non premia chi racconta la favola più grossa. E gli attori internazionali, davanti ai cacciapalle locali che si attribuiscono da soli titoli, mandati e vittorie, fanno ciò che hanno sempre fatto: se ne strafregano.

newsletter
contact us
donations