Dossier documentale sulle funzioni rivendicate dall’IPR FTT, la base delle deleghe, le iniziative giudiziarie e il progetto STARGATE
Rapporto destinato a rappresentanze diplomatiche, istituzioni e organi d’informazione. Il documento distingue fatti provati, dichiarazioni dei promotori e questioni che restano non verificabili.
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Sintesi
1. Assenza di investitura statale o internazionale: non risulta alcun atto dell’ONU, di Stati o di organizzazioni internazionali che conferisca all’IPR FTT funzioni di rappresentanza statale o diplomatica. La fonte immediata delle funzioni rivendicate rimane il suo stesso atto costitutivo e il sistema di deleghe previsto al suo interno. Nelle iniziative giudiziarie esaminate, l’organizzazione ha inoltre agito esclusivamente attraverso strumenti dell’ordinamento italiano e davanti alla giurisdizione italiana.
2. Base delle deleghe non verificabile: la rivendicazione di «oltre 20.000 deleghe dirette e indirette» non risulta verificabile attraverso un registro analitico accessibile. Una precedente e consistente raccolta di firme riguardava una petizione promossa nel 2012-2013, prima della costituzione dell’IPR FTT; ancora nel 2017, 13.760 nominativi furono depositati presso il Registry dell’OHCHR di Ginevra (Palais Wilson) come firme di quella petizione. La documentazione disponibile non consente di stabilire se e in quale misura tali firme siano state successivamente conteggiate fra le oltre 20.000 deleghe rivendicate, né dimostra un loro automatico valore di delega individuale di rappresentanza.
3. Contenzioso giudiziario: le azioni promosse davanti alla giurisdizione italiana non hanno conseguito alcuno degli effetti di protezione generale o di sospensione delle riscossioni prospettati agli aderenti e non si sono dimostrate processualmente idonee a produrre un accertamento generale dell’assenza delle potestà fiscali e amministrative contestate. Gli esiti documentano invece inammissibilità, rigetti, difetto di giurisdizione e condanne solidali alle spese legali che, nel settembre 2026, superavano complessivamente i 200.000 euro, oltre interessi e rivalutazione, coinvolgendo circa 550 firmatari delle azioni.
4. Progetto STARGATE e pretesa di esercizio di funzioni sulla zona franca: alla sigla dell’IPR FTT è stato associato il progetto STARGATE, che prevedeva procedure di accesso e controllo alla zona franca, acquisizione di documentazione personale e societaria, rilascio di «Free-Pass» e condizioni per operatori e investitori. I relativi modelli contrattuali prevedevano inoltre corrispettivi da 5.000 a 12.000 euro più IVA per servizi commerciali e di assistenza. La questione documentale centrale non riguarda soltanto l’attività commerciale, ma il titolo in base al quale un’organizzazione priva di una documentata investitura statale o internazionale si attribuiva funzioni relative alla regolamentazione dell’accesso e dell’operatività nella zona franca. Nelle fonti esaminate non è stato individuato alcun atto dell’autorità competente che attribuisse all’IPR FTT tali poteri.
Il rapporto non formula accuse penali e non confonde la questione internazionale di Trieste con le pretese dell’IPR FTT. Confronta atti costitutivi, documenti ONU, comunicazioni pubbliche, atti giudiziari e materiale commerciale per distinguere ciò che è documentato da ciò che viene dichiarato ma non risulta verificabile attraverso una fonte indipendente. La questione centrale è quindi circoscritta: quale titolo, quale rappresentatività effettivamente documentabile e quali risultati concreti sostengano le funzioni che l’IPR FTT dichiara di esercitare.
1. Metodo e perimetro
- Fonti privilegiate: documenti pubblicati dagli stessi promotori, atti giudiziari, documenti ONU e materiale contrattuale originario.
- Distinzione costante fra petizioni, deleghe politiche o organizzative, procure processuali e adesioni a singole cause.
- Nessuna equiparazione automatica fra ricezione/protocollo di un documento e riconoscimento sostanziale del suo contenuto.
- Nessuna attribuzione di dolo, profitto ingiusto o responsabilità penale in assenza di specifico accertamento giudiziario.
- La questione giuridico-internazionale di Trieste resta distinta dalla natura e dai poteri rivendicati dall’IPR FTT.
2. Natura dichiarata dell’IPR FTT
L’atto costitutivo del 16 settembre 2015 attribuisce all’IPR FTT la qualità di soggetto di diritto internazionale e la funzione di rappresentanza internazionale provvisoria del Territorio Libero di Trieste, in attesa della nomina del Governatore. Nella documentazione esaminata, tali poteri trovano la loro unica fonte nell’atto costitutivo dell’IPR FTT e nel sistema di deleghe previsto al suo interno.
Il punto documentale è semplice: una delega privata può provare che un soggetto ha conferito un mandato a un’organizzazione; non prova, da sola, che a quell’organizzazione siano state attribuite funzioni pubbliche o di rappresentanza statale sul piano internazionale. Nelle fonti esaminate non è stato individuato un solo atto delle Nazioni Unite o di uno Stato che conferisca all’IPR FTT tali funzioni.
L’IPR FTT opera inoltre, nelle controversie esaminate, attraverso strumenti dell’ordinamento italiano e davanti alla giurisdizione italiana. Questo dato non decide la questione internazionale di Trieste, ma descrive il quadro concreto nel quale l’organizzazione ha svolto una parte rilevante della propria attività.
Un ulteriore elemento riguarda la stessa composizione originaria dell’organizzazione. A fronte di un atto costitutivo che descrive una struttura articolata in termini quasi istituzionali — Segretariato generale, Dipartimento degli affari esteri, comunicazione e sicurezza, Dipartimento dell’economia e delle finanze e ulteriori articolazioni — nella copia dell’atto resa pubblicamente disponibile risultano identificabili nominativamente soltanto Paolo G. Parovel e Roberto Giurastante, mentre un ulteriore nominativo risulta oscurato.
La circostanza assume particolare rilievo perché lo stesso atto stabilisce procedure formali per il conferimento delle deleghe: firma dell’atto o dichiarazione separata di lettura e approvazione, identificazione e autenticazione del delegante, registrazione cronologica, accettazione o rifiuto della delega e possibilità di revoca. La copia pubblica dell’atto non consente tuttavia di verificare nominativamente i deleganti fondatori né di esaminare il registro dal quale dovrebbe risultare la consistenza delle deleghe conferite.
Questo dato acquista ulteriore importanza alla luce della successiva rivendicazione di oltre 20.000 deleghe «dirette e indirette»: fra la struttura originaria concretamente identificabile nella documentazione pubblica e la dimensione rappresentativa successivamente dichiarata rimane quindi un passaggio documentale che, allo stato delle fonti disponibili, non è verificabile.
3. Le «oltre 20.000 deleghe»: cosa documentano le fonti
La documentazione acquisita consente di separare almeno quattro categorie che nella comunicazione pubblica rischiano di sovrapporsi: firme di petizione; una delega organizzativa attribuita al Movimento Trieste Libera; eventuali deleghe individuali successive; procure e mandati riferiti a specifiche controversie.
La petizione e la relativa raccolta di firme del 2012-2013 furono promosse dall’allora Movimento Trieste Libera. Tale organizzazione va distinta dai soggetti che successivamente hanno continuato o ripreso a utilizzare la medesima denominazione. Paolo Parovel, inoltre, non ha mai fatto parte degli organi direttivi del Movimento che promosse quella raccolta: si iscrisse al Movimento nel 2013 come semplice iscritto e non ebbe alcun ruolo nella promozione o nella raccolta delle firme della petizione.
Il testo integrale della petizione chiedeva agli organi ONU un’inchiesta sull’amministrazione italiana, la regolarizzazione dell’amministrazione anche sul piano fiscale, l’eventuale trasferimento del mandato all’Austria in caso di rifiuto o ritardo e la riattivazione dell’esame ONU con nomina del Governatore. La petizione non conteneva alcuna delega all’IPR FTT, che all’epoca non esisteva e sarebbe stata costituita soltanto nel 2015. I firmatari chiedevano l’intervento degli organi delle Nazioni Unite per gli scopi indicati nella petizione; non conferivano a una ipotetica futura organizzazione privata un mandato a rappresentarli sul piano internazionale.
Una trasmissione del 30 novembre 2013 indicava 14.725 firme. Si trattava dunque di sottoscrizioni raccolte per le finalità indicate nella petizione, quando l’IPR FTT non era ancora stata costituita.
L’IPR FTT venne costituita il 16 settembre 2015. Come illustrato nel capitolo precedente, il suo stesso atto costitutivo stabilisce specifiche formalità per il conferimento, la registrazione e la gestione delle deleghe. La copia pubblicamente disponibile non consente tuttavia di verificare nominativamente tutti i deleganti fondatori né di esaminare il registro delle deleghe previsto dallo stesso atto.
Le fonti successive arrivarono a rivendicare oltre 20.000 deleghe «dirette e indirette». Senza un registro analitico non risultano verificabili la ripartizione fra le due categorie, il criterio utilizzato per il conteggio e, soprattutto, l’esistenza di uno specifico assenso individuale attraverso il quale le precedenti firme della petizione sarebbero eventualmente divenute deleghe all’IPR FTT. Per la stessa ragione, la documentazione disponibile non consente di affermare che le firme raccolte per la petizione siano state effettivamente conteggiate, in tutto o in parte, fra le oltre 20.000 deleghe successivamente rivendicate: in assenza del registro o di altra documentazione nominativa comparabile, non è possibile stabilire né l’identità né l’eventuale sovrapposizione fra i due insiemi.
Un elemento documentale successivo rende questa distinzione particolarmente significativa. Il 31 marzo 2017, infatti, 13.760 nominativi furono consegnati al Registry dell’Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) a Ginevra, ancora espressamente qualificati come firme della petizione del 2013-2014. La documentazione conservata conferma che, ancora nel 2017, quelle sottoscrizioni venivano dunque presentate come firme della petizione.
La consegna materiale al Palais Wilson fu effettuata da Alfred de Zayas, allora Esperto indipendente delle Nazioni Unite, alla presenza di Stefano Ferluga e Arlon Stok. La circostanza è inoltre attestata direttamente dall’autore del presente rapporto, presente a Ginevra nell’ambito della medesima missione e, in quel momento, impegnato al Palais des Nations insieme a Pol Planas. Il timbro del Registry documenta la ricezione della documentazione; non costituisce ovviamente riconoscimento dell’IPR FTT né trasforma le firme della petizione in deleghe a tale organizzazione.
La sequenza documentale è pertanto rilevante: le sottoscrizioni nascono nel 2012-2013 come firme di una petizione; l’IPR FTT viene costituita soltanto nel 2015 e introduce proprie formalità per il conferimento delle deleghe; successivamente vengono rivendicate oltre 20.000 deleghe «dirette e indirette»; ma ancora nel marzo 2017 almeno 13.760 nominativi vengono presentati all’OHCHR come firme della precedente petizione. In assenza della documentazione che dimostri un successivo e specifico conferimento, quelle firme non costituiscono, da sole, prova di deleghe individuali all’IPR FTT.
Gli atti giudiziari menzionano inoltre centinaia di persone munite di delega autenticata e procura speciale per specifiche controversie. Si tratta però di mandati processuali riferiti a determinate cause, che non provano, da soli, il distinto totale politico-diplomatico di oltre 20.000 deleghe rivendicato dall’organizzazione.
4. Le cause civili e la comunicazione degli esiti
Una parte centrale dell’attività pubblica dell’IPR FTT ha riguardato iniziative giudiziarie collettive in materia fiscale, IVA e Porto Franco. Il dossier non mette in discussione il diritto di ricorrere alla giustizia, ma confronta il modo in cui tali iniziative furono presentate con gli esiti successivamente prodotti.
Resta tuttavia una questione preliminare circa la scelta dello strumento utilizzato. Le controversie sottoponevano infatti a organi della giurisdizione italiana questioni fondate, almeno in parte, sull’interpretazione e sull’attuazione di obblighi internazionali relativi al Territorio Libero e al Porto Franco di Trieste, arrivando a contestare il titolo stesso in base al quale lo Stato italiano esercita determinate potestà sul territorio. Senza entrare qui nel merito di tali questioni internazionali, appare quindi necessario distinguere tra la possibilità di invocare norme internazionali davanti a un giudice nazionale e la pretesa che una controversia civile interna possa produrre, da sola, un accertamento generale dello status internazionale di Trieste o ridefinire i rapporti tra gli Stati e gli obblighi derivanti dal Trattato di Pace del 1947.
È tenendo presente questa distinzione che devono essere letti sia gli obiettivi attribuiti pubblicamente alle cause sia i risultati effettivamente ottenuti nei diversi gradi di giudizio.
4.1 Causa fiscale RG 1757/2017
La causa fiscale fu accompagnata da comunicazioni che prospettavano effetti protettivi e una procedura utilizzabile dagli aderenti. Dagli atti esaminati risulta invece che il primo grado fu dichiarato inammissibile, l’appello venne rigettato e le successive impugnazioni non produssero la sospensione generale delle riscossioni prospettata nella comunicazione pubblica. Le decisioni sfavorevoli furono successivamente contestate dagli stessi promotori, anche con qualificazioni molto dure.
Il dato rilevante non è che una parte abbia criticato una sentenza – facoltà del tutto legittima – ma se agli aderenti siano stati comunicati con pari evidenza il mancato ottenimento delle sospensioni richieste, i rigetti e il rischio delle condanne alle spese.
4.2 Porto Franco – RG 5209/2019
La medesima impostazione proseguì nella causa riguardante il Porto Franco internazionale di Trieste, RG 5209/2019. Con la sentenza n. 267/2023 il Tribunale di Trieste dichiarò il difetto di giurisdizione e pose a carico di attori e intervenienti le spese sostenute dalle controparti.
Il dispositivo, riprodotto nell’atto di appello RG 242/2023 pubblicato dalla stessa IPR FTT, consente di identificare con precisione i beneficiari e gli importi liquidati:
14.648,40 euro in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissariato del Governo nel Friuli Venezia Giulia, Prefettura di Trieste, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Agenzia del Demanio;
11.268 euro in favore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
11.268 euro in favore del Comune di Trieste;
9.992 euro in favore della Banca di Cividale S.p.A.
La sola decisione di primo grado comportò pertanto la liquidazione di 47.176,40 euro di compensi professionali, ai quali il dispositivo aggiunge rimborso forfettario, IVA e CPA nelle misure previste.
Il dato è significativo non soltanto sotto il profilo economico. L’azione aveva coinvolto una pluralità di amministrazioni dello Stato, la Regione, il Comune e un soggetto privato; il suo esito non produsse il riconoscimento delle prerogative rivendicate sul Porto Franco, ma una pronuncia di difetto di giurisdizione accompagnata da consistenti condanne alle spese.
Tali importi non devono essere confusi con il successivo ammontare complessivo delle somme richieste dopo gli ulteriori gradi di giudizio: rappresentano il punto di partenza documentato di un’esposizione economica destinata ad aumentare con la prosecuzione del contenzioso.
4.3 Esito complessivo del contenzioso e conseguenze per gli aderenti
Considerate nel loro insieme, le controversie promosse dall’IPR FTT assumono un significato che va oltre l’ammontare delle spese giudiziarie. Le tesi poste alla base delle iniziative furono sostenute attraverso più gradi di giudizio, fino alla Corte di Cassazione, senza ottenere alcun riconoscimento degli effetti giuridici generali prospettati agli aderenti. Il Tribunale di Trieste dichiarò inammissibile la domanda nella causa fiscale, la Corte d’appello rigettò l’appello e la Cassazione respinse il ricorso sul punto di giurisdizione, disponendo ulteriori conseguenze economiche.
Il dato di maggiore rilievo è quindi il divario fra le aspettative create dalla comunicazione che accompagnava le iniziative e i risultati effettivamente prodotti dal contenzioso. La prosecuzione delle cause non determinò il riconoscimento del regime fiscale rivendicato né gli effetti generali di sospensione o protezione prospettati; determinò invece soltanto il progressivo accumularsi di condanne alle spese.
Nella causa fiscale, già la Corte d’appello liquidò 21.816 euro in favore delle parti rappresentate dall’Avvocatura dello Stato e 13.635 euro in favore dell’INPS, per complessivi 35.451 euro, con condanna solidale. La successiva decisione della Cassazione comportò ulteriori spese.
A queste somme si aggiungono quelle maturate nella distinta causa sul Porto Franco e nei successivi gradi di giudizio. Secondo la documentazione giornalistica acquisita, nel settembre 2026 il complesso delle spese aveva ormai superato i 200.000 euro, oltre interessi e rivalutazione. Le persone complessivamente coinvolte nelle due azioni risultavano circa 550.
Fra i creditori delle spese processuali risultano quindi, nei diversi procedimenti e gradi di giudizio, amministrazioni statali rappresentate dall’Avvocatura dello Stato, INPS, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Trieste e Banca di Cividale S.p.A. Per il solo Comune di Trieste, nel settembre 2026 risultava una richiesta di circa 46.000 euro, oltre circa 2.800 euro di interessi legali, rispetto alla quale era stata proposta una rateizzazione.
La cifra complessiva superiore a 200.000 euro non costituisce un risarcimento del danno, né significa che tale somma sia dovuta individualmente da ciascun partecipante. Si tratta principalmente di spese processuali maturate a favore delle controparti vittoriose. Le condanne solidali documentate rendono tuttavia concreta l’esposizione economica dei cofirmatari: nel settembre 2026 risultavano già pervenute alcune richieste bonarie, pur non risultando ancora avviate procedure di riscossione nei confronti della generalità dei partecipanti.
A questo effetto economico se ne aggiunge un altro, di natura diversa. Gli atti delle azioni collettive hanno reso pubblicamente identificabili centinaia di sottoscrittori, con la diffusione di elenchi nominativi collegati alle controversie. Nel materiale documentale raccolto esiste inoltre un fascicolo di oltre duecento pagine contenente nomi, firme, indirizzi e altri dati personali, che proprio per questa ragione deve essere mantenuto riservato e non diffuso integralmente.
Nel loro complesso, gli esiti consentono quindi di valutare le iniziative sulla base dei risultati verificabili: gli effetti generali perseguiti nelle controversie non sono stati riconosciuti dalle decisioni esaminate, mentre sono documentati i rigetti, le condanne alle spese, crediti di importo considerevole maturati a favore delle controparti e l’esposizione pubblica di centinaia di aderenti.
4.4 – Obiettivi dichiarati e idoneità dello strumento giudiziario
Un elemento ulteriore riguarda il rapporto tra gli obiettivi attribuiti alle iniziative giudiziarie e l’idoneità dello strumento processuale scelto a conseguirli.
Nella propria ricostruzione del contenzioso, l’IPR FTT sostiene che il giudice di primo grado non sia entrato nel merito della questione per carenza di interesse ad agire e che la Corte d’appello abbia successivamente affrontato anche il tema dell’esistenza giuridica del Territorio Libero di Trieste e, in via subordinata, quello della giurisdizione.
Indipendentemente dalla valutazione di tali pronunce, non emerge su quali presupposti giuridici e processuali si ritenesse che azioni promosse davanti agli organi della giurisdizione italiana potessero condurre a un accertamento di portata generale sull’assenza o sui limiti delle potestà dello Stato italiano nell’ex Zona A del Territorio Libero di Trieste.
Il punto non consiste nel ritenere che un giudice italiano non possa essere chiamato a interpretare o applicare il Trattato di Pace del 1947 o altre norme internazionali. La questione è diversa: se le iniziative intraprese fossero processualmente idonee a produrre gli effetti generali che venivano prospettati agli aderenti, quali la sospensione delle riscossioni, il venir meno di determinate imposizioni fiscali o il riconoscimento dell’assenza del titolo dell’amministrazione italiana a esercitare determinate potestà sul territorio.
Gli esiti esaminati non dimostrano, da soli, alcunché sullo status internazionale di Trieste; consentono invece di valutare l’idoneità delle specifiche iniziative processuali rispetto agli effetti che venivano prospettati agli aderenti.
Sotto questo profilo, le azioni concretamente intraprese non si sono dimostrate processualmente idonee a produrre l’effetto generale di sospensione o disapplicazione delle imposizioni fiscali prospettato agli intervenienti.
5. Il documento depositato all’Agenzia delle Entrate e la prospettata protezione dalle riscossioni
Un ruolo particolare nella valutazione delle iniziative fiscali dell’IPR FTT deve essere attribuito al documento predisposto per il deposito individuale presso l’Agenzia delle Entrate. Non si trattava di una semplice comunicazione dell’esistenza della causa RG 1757/2017: il testo collegava direttamente la posizione del singolo sottoscrittore alla causa promossa dall’IPR FTT e prospettava conseguenze immediate sul pagamento e sulla riscossione dei tributi.
Il documento era indirizzato all’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Trieste e al Comune di Trieste, e tramite essi al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Presidenza del Consiglio. Il sottoscrittore dichiarava di essere intervenuto nella causa RG 1757/2017 promossa contro il Governo italiano, le Agenzie fiscali e l’INPS dall’«International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T.».
La portata attribuita alla causa era estremamente ampia. Fra le domande indicate figurava infatti la «sospensione cautelare […] di tutte le procedure di esecuzione coattiva relative alle imposizioni fiscali» oggetto dell’accertamento, quando superiori a quelle ritenute compatibili con l’ordinamento rivendicato per il Free Territory of Trieste.
Ma il passaggio più rilevante ai fini della presente analisi viene subito dopo. Il singolo depositante dichiarava che, sino all’esito definitivo della causa, ogni pagamento fiscale effettuato spontaneamente o coattivamente doveva intendersi eseguito «con piena riserva di ripetizione del capitale, degli interessi e delle spese a qualsiasi titolo». Contemporaneamente, il sottoscrittore formulava espressamente la riserva di «sospendere ovvero non effettuare i pagamenti» delle imposizioni fiscali contestate che riteneva contrarie all’ordinamento giuridico richiamato nell’atto.
La stessa possibilità veniva prospettata nei casi nei quali il pagamento non fosse ritenuto sostenibile per le condizioni economiche del sottoscrittore o per altre circostanze considerate idonee ad arrecare un danno «ingiusto, grave e non rimediabile» alle condizioni materiali e morali di vita e di lavoro dell’interessato e della sua famiglia.
Il documento prospettava dunque una tutela di portata generale, estesa alle imposizioni fiscali statali e locali, dirette e indirette, nonché alle procedure di riscossione ed esecuzione immobiliare, contemplando per i sottoscrittori la possibilità di «sospendere ovvero non effettuare i pagamenti» contestati.
Nella pagina conclusiva il depositante si riservava inoltre di agire nei contenziosi tributari inerenti, di chiedere annotazioni tavolari a tutela dei propri immobili e di promuovere azioni risarcitorie per danni materiali e morali derivanti da imposizioni e riscossioni ritenute prive di titolo. La comunicazione veniva infine qualificata come atto diretto a promuovere, «in autotutela», il riesame degli atti fiscali già emessi o successivamente emessi, affinché l’ente impositore procedesse spontaneamente al loro annullamento oppure ne sospendesse cautelativamente l’esecuzione fino alla conclusione della causa.
La protocollazione presso l’Agenzia delle Entrate attesta unicamente la ricezione materiale dell’atto; non costituisce accoglimento delle istanze, né riconoscimento di esenzioni o sospensione automatica delle procedure di riscossione ed esecuzione. Non risulta, nella documentazione esaminata, alcun provvedimento dell’amministrazione finanziaria che abbia attribuito al deposito gli effetti di protezione prospettati dai sottoscrittori.
Proprio questa distinzione è centrale nella valutazione della comunicazione rivolta agli aderenti. La struttura del documento poteva ragionevolmente indurre il sottoscrittore non esperto a percepire la propria adesione alla causa e il successivo deposito presso l’Agenzia delle Entrate come l’ingresso in un regime giuridico separato e protetto, nel quale le pretese fiscali italiane risultavano contestate alla radice e le procedure di riscossione apparivano suscettibili di essere sospese sino alla decisione definitiva.
Questa percezione acquistava ulteriore forza perché il documento non riguardava una singola cartella o uno specifico tributo: richiamava la pretesa carenza di titolo del Governo italiano nel Territorio Libero di Trieste, l’azione promossa dall’IPR FTT e una tutela potenzialmente estesa all’intero sistema delle imposizioni fiscali e alle relative procedure di riscossione ed esecuzione.
Gli esiti giudiziari successivi sono pertanto essenziali per valutarne la portata concreta. Le domande non produssero la protezione generale prospettata: il giudizio di primo grado fu dichiarato inammissibile, l’appello venne rigettato e il ricorso giunse sino alla Corte di Cassazione senza che fosse riconosciuto un regime generale di sospensione delle riscossioni. Nel frattempo maturarono le condanne alle spese esaminate nel capitolo precedente.
6. STARGATE: accessi, servizi e collegamento con l’IPR FTT
Il materiale originario superstite del sito STARGATE consente di documentare un capitolo distinto. Un PDF intitolato «Progetto STARGATE» reca in testata «VARCO ACCESSI E CONTROLLO – I.P.R. F.T.T.» e presenta Andrea Pernarcic e l’ing. Andrea Piva, ai quali veniva attribuito un mandato dell’IPR FTT per rappresentare gli interessi delle aziende e degli investitori all’interno della Zona Franca e realizzare il progetto STARGATE.
Il progetto descriveva un sistema per l’accesso alla zona franca che prevedeva acquisizione di documenti personali e societari, firma di un «regolamento sicurezza interna porto», assicurazione obbligatoria e rilascio di un «Free-Pass giornaliero digitale». Per investire o svolgere attività veniva inoltre richiamata la necessità di accettare «le condizioni definite dal Segretariato di Stato», senza che nei documenti superstiti sia identificato l’organo indicato con tale denominazione.
La piattaforma dichiarava funzioni di tracciamento degli accessi tramite sensori di prossimità nell’area portuale e civile e comprendeva una gamma molto ampia di servizi: biga, auto elettrica, biciclette, taxi, NCC, taxi boat, gestione di veicoli terrestri, acquatici e aerei, parcheggi, coworking, localizzazione tramite cellulare, baby parking, pet parking, Kangen point, SOS, turismo, booking, cambio valuta e «recupero dispersi».
È a questo punto che emerge una questione preliminare rispetto alla stessa fattibilità commerciale del progetto: in forza di quale titolo giuridico l’IPR FTT riteneva di poter intervenire sulle modalità di accesso e di operatività nelle zone franche del Porto Franco di Trieste?
Tali prerogative eccedono la normale erogazione di servizi privati e configurano una pretesa funzione regolatoria e autorizzativa sull’area portuale. Non è stato tuttavia individuato, nella documentazione esaminata, alcun atto di un’autorità statale, internazionale o portuale competente che attribuisca all’IPR FTT il potere di disciplinare l’accesso alle zone franche, autorizzarvi operatori o investitori, imporre loro condizioni o delegare tali funzioni a soggetti incaricati del progetto STARGATE.
Indipendentemente dalla qualificazione giuridica della zona franca, resta necessario individuare la fonte concreta del potere che un soggetto afferma di esercitare. L’eventuale contestazione dei poteri esercitati dall’amministrazione italiana non attribuisce, di per sé, quei medesimi poteri a un’organizzazione privata che dichiari di rappresentare il Territorio Libero.
Sotto questo profilo, STARGATE costituisce quindi un elemento particolarmente significativo del dossier: la pretesa rappresentatività dell’IPR FTT non rimane confinata a dichiarazioni di carattere politico o giuridico, ma viene tradotta in un progetto che prospetta concretamente procedure, condizioni e servizi destinati a chi intenda accedere, investire o operare nella zona franca. Il problema documentale diventa pertanto non soltanto che cosa STARGATE intendesse offrire, ma quale fosse il titolo dell’IPR FTT per attribuirsi tali funzioni e per conferirne l’esercizio a terzi.
6.1 I contratti commerciali
Sono sopravvissute almeno due revisioni del modello contrattuale STARGATE del maggio 2018. Il contratto definisce l’oggetto come «Creazione del Progetto Internazionale con requisiti Standard richiesti dall’I.P.R.F.T.T.» e prevedeva tre livelli economici: Piano Standard 5.000 euro + IVA; Business 7.000 euro + IVA; Premium 12.000 euro + IVA, con pagamento alla firma. Il modello aveva il campo del committente in bianco: documenta quindi l’offerta predisposta, non il numero di contratti effettivamente sottoscritti né gli incassi realizzati.
Le revisioni contrattuali richiamano inoltre un «Allegato A» destinato a definire il servizio e gli obiettivi minimi necessari ai criteri di trasferibilità del progetto. L’esistenza dell’allegato è documentata dal contratto, ma il file non è stato recuperato.
Il contratto utilizza norme e strumenti dell’ordinamento italiano e prevede un foro italiano per le controversie. Anche questo dato non decide lo status internazionale di Trieste; documenta però il quadro giuridico concretamente scelto per disciplinare il rapporto commerciale.
I modelli contrattuali prevedevano corrispettivi economici per un progetto presentato come rispondente a requisiti richiesti dall’IPR FTT e collegato all’accesso e all’operatività nella zona franca. Il dato commerciale va pertanto letto alla luce della questione di titolarità delle funzioni già esaminata nel paragrafo precedente.
Altri elementi ricordati del sito originario – fra cui specifici riferimenti a moto d’acqua, coperture Kasko e recensioni/testimonianze – non sono stati recuperati in forma documentale e pertanto non vengono utilizzati come prova nel presente rapporto.
7. Attendibilità delle comunicazioni pubbliche: precedenti pertinenti
Il rapporto non ricostruisce il casellario giudiziale personale di Paolo Parovel e non utilizza procedimenti penali come argomento sostitutivo dell’analisi documentale dell’IPR FTT. Sono richiamati soltanto episodi pubblicamente documentabili che riguardano direttamente l’attendibilità di affermazioni diffuse a mezzo stampa.
Nel caso relativo all’ex sindaco di Trieste Roberto Cosolini risultano procedimenti distinti, con esiti differenti: in uno la Cassazione riconobbe il diritto di critica politica; in un altro procedimento relativo a un articolo del 6 dicembre 2012, fonti giornalistiche riferiscono una condanna definitiva per diffamazione aggravata. La distinzione fra i due casi è mantenuta proprio per evitare ricostruzioni selettive.
Nel procedimento n. 1195/2020 RG APP a carico di Paolo Parovel, le conclusioni della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Trieste del 16 giugno 2021 documentano che l’imputato era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Trieste per il reato di cui all’art. 595 c.p. Nel chiedere il rigetto dell’impugnazione e la conferma della sentenza, il sostituto procuratore generale giudicò infondati i motivi d’appello e richiamò espressamente «la falsità delle gravi accuse di comportamenti illeciti» contenute nell’articolo oggetto del procedimento.
Il documento assume rilievo nel presente rapporto non per la mera esistenza di un precedente penale, ma perché riguarda direttamente la verifica della fondatezza di gravi affermazioni diffuse pubblicamente a mezzo stampa: secondo le conclusioni della Procura Generale, le accuse oggetto di quel procedimento erano false e i motivi proposti per contestare la condanna di primo grado erano infondati. Tale valutazione appartiene alla Procura Generale e non viene qui trasformata in un accertamento ulteriore: in assenza della successiva sentenza della Corte d’Appello, il documento prova la condanna di primo grado e la posizione assunta dall’accusa nel giudizio d’impugnazione, ma non consente di affermare quale sia stato l’esito definitivo di quel procedimento.
8. ONU e riconoscimento: ricezione non equivale a investitura
Nel corso degli anni i promotori hanno trasmesso petizioni, lettere e documenti a uffici delle Nazioni Unite. L’invio o l’eventuale protocollazione di tali comunicazioni documentano esclusivamente la loro trasmissione o ricezione e non equivalgono al riconoscimento dell’IPR FTT quale rappresentanza statale o internazionale. Nelle fonti esaminate non è stato individuato alcun atto delle Nazioni Unite che riconosca l’IPR FTT o le conferisca la funzione internazionale che essa dichiara di esercitare.
Una questione di status internazionale non può essere risolta o modificata, sul piano del diritto, dalla semplice iniziativa di un’organizzazione privata registrata nell’ordinamento italiano e priva di una documentata investitura da parte di un’autorità esterna competente. L’eventuale titolarità di specifici diritti economici, fiscali o tariffari spettanti a operatori nei punti franchi costituisce un profilo normativo diverso e non attribuisce, di per sé, alcuna rappresentanza politico-istituzionale del Territorio.
9. Quadro documentale finale
| Documentato | Non dimostrato / non verificabile con le fonti disponibili |
|---|---|
| Costituzione dell’IPR FTT nel 2015 e autoattribuzione di status e rappresentanza internazionale. | Un atto esterno, statale o internazionale, che abbia legittimato l’IPR FTT all’esercizio delle funzioni che essa dichiara di svolgere. |
| Rivendicazione pubblica di oltre 20.000 deleghe dirette e indirette. | Registro analitico, ripartizione dirette/indirette, criterio di conteggio e consenso individuale di tutti i soggetti conteggiati. |
| Petizione 2012-2013 per intervento ONU e nomina del Governatore, anteriore alla nascita dell’IPR FTT. | Se e in quale misura le firme della petizione siano state successivamente conteggiate fra le deleghe rivendicate dall’IPR FTT; conferimento individuale di tali firme come deleghe all’organizzazione. |
| Cause civili, rigetti/inammissibilità/difetto di giurisdizione e condanne alle spese. | Effetti protettivi generali sulle riscossioni o quantificazione automatica del danno economico individuale. |
| Progetto STARGATE collegato esplicitamente alla sigla I.P.R. F.T.T. e modelli contrattuali da 5.000, 7.000 e 12.000 euro + IVA. | Atto di un’autorità competente che attribuisca all’IPR FTT poteri di regolamentazione dell’accesso o dell’operatività nella zona franca; numero di contratti effettivamente sottoscritti, somme incassate e contenuto dell’Allegato A non recuperato. |
| Condanna di primo grado ex art. 595 c.p. attestata nelle conclusioni della Procura Generale nel proc. 1195/2020 RG APP. | Esito definitivo di quel procedimento sulla base del solo documento disponibile. |
10. Conclusioni
La documentazione esaminata evidenzia una questione fondamentale: le funzioni di rappresentanza internazionale e le prerogative pubbliche che l’IPR FTT attribuisce a se stessa non risultano fondate, nelle fonti esaminate, su alcuna investitura conferita da uno Stato, dalle Nazioni Unite o da altra autorità internazionale competente. La loro fonte rimane l’atto costitutivo dell’organizzazione e il sistema di deleghe da essa previsto.
Questo dato deve essere mantenuto rigorosamente distinto dalla questione storico-giuridica relativa al Territorio Libero di Trieste. L’eventuale permanenza di obblighi internazionali derivanti dal Trattato di Pace del 1947 non conferisce, di per sé, a un’organizzazione privata il diritto di rappresentare il Territorio Libero, né di esercitare funzioni pubbliche in suo nome. Il passaggio dall’una all’altra affermazione richiede un titolo giuridico autonomo, che nella documentazione esaminata non è stato individuato.
Un problema analogo riguarda le «oltre 20.000 deleghe dirette e indirette» rivendicate dall’IPR FTT. Prima della costituzione dell’organizzazione era stata raccolta una consistente quantità di firme per una petizione indirizzata agli organi delle Nazioni Unite e avente finalità determinate. Le fonti disponibili non consentono di stabilire se e in quale misura quelle firme siano state successivamente conteggiate fra le deleghe rivendicate dall’IPR FTT, né consentono di verificare il registro completo delle deleghe, il criterio utilizzato per quelle definite «indirette» e l’esistenza di uno specifico conferimento individuale da parte di tutti i soggetti conteggiati.
Anche le iniziative giudiziarie producono un riscontro concreto. Le tesi sostenute dall’organizzazione sono state portate attraverso diversi gradi di giudizio, fino alla Corte di Cassazione, senza ottenere alcun riconoscimento degli effetti giuridici generali prospettati agli aderenti. Il contenzioso ha determinato invece il progressivo accumularsi di condanne alle spese, poste solidalmente a carico di centinaia di partecipanti.
Il progetto STARGATE pone infine una questione ancora diversa. I documenti esaminati non descrivono soltanto un’offerta privata di servizi commerciali, ma prospettano procedure di accesso alla zona franca, acquisizione di documentazione personale e societaria, regolamenti, assicurazione obbligatoria, rilascio di «Free-Pass» e condizioni per operatori e investitori. Non è stato individuato alcun atto di un’autorità statale, internazionale o portuale competente che attribuisse all’IPR FTT il potere di esercitare tali funzioni o di delegarne l’esercizio a terzi.
Il presente rapporto non attribuisce a questi fatti alcuna qualificazione penale, che non rientra nel suo oggetto. Pone invece una questione documentale precisa e verificabile: quale titolo esterno e indipendente abbia legittimato l’IPR FTT a dichiararsi rappresentanza internazionale del Territorio Libero di Trieste; quale documentazione consenta di verificare la consistenza e la natura delle oltre 20.000 deleghe rivendicate; e quale fonte giuridica autorizzi l’esercizio delle funzioni pubbliche prospettate in relazione alla zona franca.
Finché tali elementi non vengono documentati, la questione internazionale di Trieste e le pretese di rappresentanza dell’IPR FTT non possono essere presentate come se fossero la stessa cosa. La prima discende da trattati, atti internazionali e vicende storico-giuridiche che devono essere esaminate nel loro merito; le seconde devono essere dimostrate attraverso il titolo e la rappresentatività di chi afferma di esercitarle.
11. Allegati documentali
Gli allegati che seguono costituiscono una selezione della documentazione esaminata e sono ordinati secondo la sequenza degli argomenti trattati nel rapporto. La selezione privilegia i documenti necessari a consentire la verifica diretta delle principali affermazioni contenute nel dossier. Ulteriore documentazione è conservata agli atti di TRIEST NGO e può essere resa disponibile, ove opportuno, nel rispetto della normativa applicabile alla protezione dei dati personali.
11.1 Documentazione ulteriore conservata agli atti
Sono inoltre conservati agli atti, ma non riprodotti nel fascicolo principale, ulteriori documenti utilizzati per la verifica e la ricostruzione delle fonti, fra cui la Rev. 4 del modello contrattuale STARGATE, ulteriore documentazione relativa alle dichiarazioni sulle deleghe, documentazione relativa alle vicende del Movimento Trieste Libera e materiale processuale integrale dal quale sono stati ricavati gli estratti allegati.
Il fascicolo contenente nominativi, firme e altri dati personali dei sottoscrittori della petizione viene mantenuto separatamente e non è riprodotto nel presente rapporto.

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